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IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE RUNTS

Il 2021 sarà l’anno durante il quale entrerà in vigore il RUNTS che è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che consentirà a tutti i cittadini di conoscere le caratteristiche fondamentali degli iscritti e alle organizzazioni di godere delle agevolazioni previste.
L’iscrizione è obbligatoria.
Abbiamo fatto nostre le anticipazioni dell’avvocato Cristina Muzzioli per chiarire a tutte le associazioni come si dovranno comportare
Lo abbiamo fatto perché l’avvocato Muzzioli si occupa di tematiche inerenti al diritto civile, al diritto di famiglia e al terzo settore, in collaborazione con l’omonimo studio di commercialisti.
Abbiamo cercato di sintetizzare il suo intervento affinché sia comprensibile per tutti, responsabili e non, di associazioni di volontariato.

QUANDO SARA’ OPERATIVO IL REGISTRO
Innanzitutto sarà operativo almeno 180 giorni dopo l’emanazione del decreto ministeriale, in modo da dar tempo alle Regioni e alle Province autonome di individuare le strutture operative cui affidare i compiti degli Uffici locali del RUNTS.
Il Decreto è stato emesso nel mese di settembre di quest’anno.
Il 3 dicembre, comunque, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L di proroga dello stato di emergenza per Covid-19, è stata formalizzata anche la proroga al 31 marzo 2021 dei termini ultimi previsti per l’adeguamento degli statuti di APS, ODV e ONLUS in genere alle disposizioni previste dal nuovo Codice del Terzo Settore.

IL REGOLAMENTO OPERATIVO
Il regolamento operativo è importante perché l’iscrizione nel Registro unico sarà l’elemento costitutivo dell’identità degli enti del terzo settore in base alla riforma.
Quindi non ci si potrà definire un ente del terzo settore se non iscritti nell’ambito di questo registro unico.
Sarà il luogo digitale e telematico in cui si potranno reperire le seguenti informazioni sull’Ente (ETS):
la denominazione
la forma giuridica
la sede legale o le eventuali sedi secondarie
la data di costituzione
l’oggetto dell‘attività di interesse generale
il codice fiscale o la partita iva
il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo
le generalità dei rappresentanti legali
le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali e tutte le modifiche agli atti fondamentali dell’ente.

COME CI SI ISCRIVE
Il Codice del Terzo Settore stabilisce che per la generalità delle organizzazioni il rappresentante legale presenta un’istanza all’Ufficio del Registro Unico Nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente ha la sede legale, con deposito di una serie di documenti tra i quali l’atto costitutivo e lo statuto.
Nell’istanza l’ente deve indicare la sezione nella quale intende essere iscritto.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda essa si intende accolta.
Entro quel termine, l’ufficio competente può rifiutare l’iscrizione oppure chiedere all’ente integrazioni o correzioni all’istanza.
Per il periodo transitorio, le APS e le ODV saranno iscritte d’ufficio mediante la trasmigrazione dei dati acquisiti dai registri locali delle APS e delle ODV.
Entro i 180 giorni successivi alla trasmigrazione e all’operatività del RUNTS gli uffici locali potranno chiedere informazioni supplementari alle APS e alle ODV.
L’uscita del regolamento non significa che esiste già il registro, perché al momento siamo ancora nella situazione precedente, cioè che continuano ad esistere il Registro del Volontariato, il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale e l’Anagrafe delle onlus.
Tutti questi registri spariranno quando sarà effettivamente operativo il registro unico.
Il quando non si sa ancora, nel senso che nell’ambito del regolamento del registro si parla di una data di operatività che verrà formalmente comunicata dal Ministero attraverso i suoi funzionari.
A partire da questa data non ci si potrà più iscrivere nei registri esistenti.
In pratica si “congela” la situazione a quel momento, non si potrà più chiedere di essere iscritti all’albo delle ONLUS, al registro del volontariato, al registro delle APS.
Finiranno in istruttoria soltanto le domande che saranno pendenti in quel momento e da quel momento inizieranno a decorrere i vari termini di trasmigrazione per le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale esistenti e i termini per fare domanda d’iscrizione per il registro unico per le onlus, visto che l’anagrafe delle onlus è invece destinato a sparire e non ha la previsione di questo meccanismo della trasmigrazione.
Quindi sulla data di inizio presumibilmente dovrebbe essere nella primavera del 2021 (come scritto nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre sarebbe il 31 marzo) però non siamo sicuri. Questa data di operatività deve essere comunicata formalmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il Registro è articolato in sezioni che in parte ricalcano i soggetti già regolati dalla precedente normativa.
Ci sarà una sezione per le associazioni del volontariato ed uno per quelle di Promozione sociale.
Ci sarà una sezione per le associazioni di mutuo soccorso, una per le reti associative quelle in pratica di secondo livello che hanno dei compiti di coordinamento di più associazioni.
Poi ci sarà quella degli enti filantropici che è una novità, quegli enti che hanno lo scopo di raccogliere fondi ed erogarli per attività di interesse generale.
E’ prevista anche la possibilità, se la caratteristica dell’ente cambia aspetto, di passare da una sezione all’altra.
Non si potrà comunque essere iscritti agli enti del terzo settore se non si è iscritti nel Registro Unico.
Soltanto le reti associative possono essere iscritte in più sezioni e cioè gli organismi di secondo livello che operano in più regioni, al momento della domanda possono chiedere di essere iscritte ad una sezione che è tenuta dall’ufficio nazionale del Registro Unico del terzo settore e contemporaneamente di essere iscritto ad un’altra sezione.
Come è organizzato a livello territoriale il Registro Unico perché regolerà allo stesso modo tutte le associazioni e ci saranno due uffici, quello nazionale ed i vari uffici a livello regionale.
I registri attuali rimangono in vita soltanto fino alla operatività completa del Registro Unico
L’iscrizione è necessaria per potersi definire nel terzo settore ed avere la disciplina prevista ed avere sia le detrazioni fiscali ed anche la possibilità di avere contributi pubblici previsti ed anche essere iscritti per la ripartizione del 5 per mille.
Per chi è già iscritto ai Registri regionali il passaggio sarà automatico e gli uffici competenti avranno sei mesi di tempo per controllare le documentazioni.

Personalità giuridica
Per chi ha personalità giuridica o la vuole acquisire, innanzitutto è giusto spiegare che questa consente alle associazioni di avere un’autonomia patrimoniale, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente.
Questo significa che le responsabilità di tipo economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
Le associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici.
Hanno la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili.
Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione, proprio perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.
Se una associazione attualmente non ce l’ha e la vuole acquisire deve fare una domanda alla Prefettura o alla Regione ed iscriversi contemporaneamente nel Registro Unico.

Redazionale

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