articoli

COSA PREVEDE IL MILLEPROROGHE PER I BILANCI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

La legge di conversione del Decreto 183 del 2020 cosiddetto “Milleproroghe”, ha disposto la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di esercizio da parte di associazioni e fondazioni.

Differenziati anche i termini per poter svolgere le riunioni degli organi sociali con mezzi telematici, qualora lo statuto dell’ente non lo preveda.
Proponiamo qui il caso più frequente, cioè quello delle associazioni che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indicato in statuto il termine dei 120 giorni (che scade quindi al30 aprile) entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio economico: con la proroga menzionata tali enti hanno la possibilità di posticipare tale scadenza di 60 giorni, avendo come termine ultimo quello del prossimo30 giugno.

Sono escluse da tale misura di favore le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus.
Purtroppo, però, il decreto “Milleproroghe”, i provvedimenti precedenti e finora i successivi, non hanno provveduto a eliminare, sempre all’art. 106, c. 8-bis del decreto “Cura Italia”, l’esclusione per le Odv, le Aps e le Onlus, che quindi continuano a rimanere estromesse dal provvedimento. Riprendiamo l’esempio fatto in precedenza, cioè quello di un’associazione con esercizio sociale coincidente con l’anno solare e il termine statutario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio: qualora essa sia in possesso della qualifica di Odv APS e ONLUS, in quanto iscritta nei rispettivi registri regionali o provinciali, continuerà ad avere come termine per convocare l’assemblea quello del 30 aprile prossimo, non potendo usufruire dell’ulteriore periodo di 60 giorni concesso dalla legge in generale agli enti associativi.

Possibilità di svolgere riunioni mediante mezzi telematici
Collegata all’approvazione del bilancio di esercizio è la modalità di svolgimento dell’assemblea, ed in generale degli organi sociali, di un ente non profit.
Il Dpcm 2 marzo 2021(art.13) non vieta ad oggi di poter svolgere una riunione in presenza degli organi sociali, pur nel massimo rispetto di tutte le misure previste per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 e pur raccomandando fortemente di svolgere tali riunioni in modalità a distanza.

La situazione attuale legata al diffondersi della pandemia impone però a tutti i soggetti, compresi gli amministratori di un ente non profit, la massima prudenza.
Sembra quindi più che opportuno rinviare, fin dove possibile, la riunione in presenza degli organi sociali ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore; l’alternativa è quella di svolgere tale riunione con mezzi telematici, laddove lo statuto dell’ente preveda espressamente tale possibilità.

Il decreto “Milleproroghe” è intervenuto anche su tale questione, posticipando fino al prossimo 31 luglio la possibilità per le società di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali facoltà.

Tale possibilità si applica anche ad associazioni e fondazioni in generale, con esclusione anche qui di Odv, Aps o Onlus. Per questi ultimi trova comunque applicazione l’art.73, c.4 del decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le associazioni e le fondazioni in generale di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche laddove ciò non sia previsto in statuto: tale facoltà è stata ad oggi prorogata fino al prossimo 30 aprile.
Ci troviamo anche qui in presenza di una disparità di termini (e quindi di trattamento) fra associazioni e fondazioni in generale da un lato, e Odv, Aps ed Onlus dall’altro, che appare francamente incomprensibile oltre che ingiustificabile.
Si ribadisce che qualora un ente abbia già previsto nel proprio statuto la possibilità di riunire gli organi sociali con modalità a distanza, la potrà ovviamente utilizzare sempre e quindi anche dopo i termini appena menzionati.

Una situazione a cui va (al più presto) posto rimedio
La disparità di trattamento che si protrae nei confronti delle Odv, delle Aps e delle Onlus, soggetti che rappresentano una parte fondamentale e molto numerosa delle realtà non profit presenti nel panorama nazionale, appare come detto priva di alcuna ragionevolezza e fondamento logico.
Si tratta sicuramente di una svista, dovuta probabilmente al fatto che nella versione originaria del decreto “Cura Italia” era prevista, al comma 3 dell’art.35, la proroga relativa all’approvazione del bilancio per le Odv, le Aps e le Onlus al 31 ottobre 2020, la quale non è ovviamente ad oggi più in vigore. Nondimeno, l’errore non appare giustificabile, tanto più che fin dal momento dell’introduzione del comma 8-bis dell’art.106 nella legge di conversione del “Cura Italia” tale differenza di trattamento per Odv, Aps ed Onlus aveva suscitato forti critiche e perplessità.
Si rinvia, ad esempio, all’articolo “Riunioni non profit: cosa cambia dopo la conversione del Cura Italia”.

L’auspicio è che il legislatore intervenga al più presto per modificare l’art 106, c.8 bis, eliminando dal testo il riferimento agli enti di cui all’art.104, c.1 del codice del Terzo settore (che sono appunto le Odv, le Aps e le Onlus).

Nella tabella sottostante proviamo a riepilogare quanto sin qui detto, prendendo come riferimento il caso di enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare e che hanno, per disposizione di legge o di statuto, l’obbligo di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 120giorni dalla chiusura dell’esercizio.

emoex

ADEGUAMENTO STATUTI PROROGA AL 31 MAGGIO
Decreto Sostegni: slitta ancora la scadenza per adeguare gli statuti

Una nuova proroga!
Ormai risulta inutile tenere il conto di quante volte la scadenza ultima per l’adeguamento dello statuto delle associazioni con modalità semplificate è stata rinviata dal legislatore.
Questa scelta è chiaramente dettata dalla volontà di andare in contro alle esigenze degli utilizzatori, e al fine di comprendere le nuove modalità gestori e ed amministrative imposte alle associazioni dalle misure per il contenimento del contagio daCOVID-19.
Le associazioni intenzionate ad entrare a far parte del terzo settore potranno infatti adeguare i propri statuti, con le modalità semplificate di approvazione mediante convocazione di assemblea ordinaria, non più entro il 31 marzo, bensì entro il31 maggio 2021.
Il decreto Sostegno, all’articolo 13 del comma 2, prevede infatti che: “all’art. 101,comma 2, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole “31 marzo 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 maggio 2021””.

Tag:,